Art. 37.
(Proroga dei poteri).

      1. Fino all'insediamento del nuovo consiglio regionale sono prorogati i poteri del consiglio precedente. Fino all'insediamento dei nuovi organi di governo, quelli in carica continuano a svolgere l'attività di ordinaria amministrazione e, salva la ratifica dei nuovi organi, adottano gli atti urgenti e indifferibili, ivi compresi quelli diretti a garantire l'adempimento di obblighi derivanti dalla normativa internazionale e comunitaria.
      2. In caso di annullamento delle elezioni o nel caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale, il presidente della regione in carica indìce le nuove elezioni da tenere entro sei mesi da tali eventi.